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Ric. n. 2479/04 Ord200401129
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Lorenzo Stevanato Presidente f.f.
Fulvio Rocco Consigliere
Alessandra Farina Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 17 novembre 2004;
Visto l'art. 21, ultimo comma, della legge 6.12.1971, n. 1034 come modificato dall’art. 3 della legge 21.7.2000, n. 205;
Visto il ricorso proposto da TIZIANA CAIOLA, rappresentata e difesa dall’ avv.Raffaele Bucci, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
il Comune di SAN SEMPRONIO
(PD) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Carfagna e Mario Barioli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre Via Torino 151/c;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del responsabile del servizio Edilizia Privata del Comune di
SAN SEMPRONIO, prot. n. 5354 del 4.6.2004 che ha diniegato il rilascio di permesso di costruire in sanatoria per le opere di cui al verbale di sopralluogo dell’UTC di difformità edilizie del 23.3.2004;
nonché con i motivi aggiunti
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, dell’ordinanza n. 40 del 15.7.2004, prot. n. 6688, con la quale il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di
SAN SEMPRONIO ha ordinato alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notifica della medesima, la rimessa in pristino dei lavori realizzati, eseguiti in (pretesa) totale difformità dalla concessione edilizia n. 1927/03 e dalla denuncia di inizio attività edilizia presentata in data 25.2.2004; nonché nella parte in cui dispone la futura “acquisizione al patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, dell’area sita in
SAN SEMPRONIO in via Cavaizza e censita al foglio 2 mappale 408 in caso di inottemperanza alla presente ingiunzione a demolire”.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, con i motivi aggiunti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato, depositato il 6.9.2004;
Udito il relatore Consigliere Alessandra Farina e uditi altresì l’avv. Bucci per la ricorrente e l’avv. Carfagna per il Comune intimato;
CONSIDERATO
che le censure esposte in ricorso e con i motivi aggiunti, anche a prescindere dalle eccezioni preliminari, appaiono prive del prescritto fumus per le seguenti considerazioni:
- In primo luogo, relativamente al primo motivo, risulta comprovato per tabulas, che il Comune intimato ha ritenuto “organo collegiale non indispensabile” la Commissione Comunale Edilizia, con conseguente soppressione della medesima, così come statuito nella delibera consiliare n. 15/2002;
- con riguardo alle ulteriori censure formulate con il ricorso principale nonché in occasione dei motivi aggiunti, depositati in data 3.11.2004, avverso l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, tenuto conto delle caratteristiche delle opere eseguite in variante rispetto al progetto originariamente concessionato (in base al quale era prevista la realizzazione di un annesso rustico), appare prima facie corretta la valutazione effettuata dal funzionario comunale, il quale non ha ravveduto il mantenimento della corrispondenza tra la tipologia edilizia concessionata e quella effettivamente realizzata.
Correttamente, infatti, è stata individuata l’ipotesi della totale e non soltanto parziale difformità, in quanto le opere eseguite in variante si pongono nei confronti del progetto originario in misura tale da realizzare un organismo edilizio che - anche in rapporto alla normativa vigente di zona (nella specie L.r. n. 24/84) – si presta ad una diversa utilizzazione rispetto alla tipologia per la quale l’intervento era stato assentito.
Nel caso di specie ciò è stato ravvisato nei diversi elementi individuati dall’amministrazione, i quali – combinandosi fra loro - hanno evidenziato una diversa configurazione dell’utilizzo dell’immobile rispetto a quella progettata, che individuava la realizzazione di un annesso rustico, ossia di un manufatto destinato ad essere utilizzato nello svolgimento dell’attività agricola (“…alla funzione produttiva del fondo”: art. 2 legge regionale n. 24/85) .
Detta configurazione si è quindi riflessa sul regime sanzionatorio, che, in base alla normativa statale (art. 32 D.lgs. n. 380/01) e regionale (L.r. 61/85) contestualmente richiamate nell’ordinanza, per le ipotesi di difformità totale o essenziale comporta in ogni caso la demolizione dell’opera abusiva (cfr. T.A.R. Veneto, I, n. 371/94).
Quanto, infine, alle contestazioni in ordine alla previsione della confisca amministrativa del bene in caso di inottemperanza all’ordine di ripristino, si rileva che l’esatta individuazione delle opere e delle relative pertinenze rimane riservata al successivo atto con il quale verrà accertata l’inottemperanza e verrà dato luogo all’effettiva acquisizione gratuita delle opere abusive.
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, ult. comma, della Legge 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 3 della legge 21.7.2000, n. 205;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, RESPINGE la suindicata domanda di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Venezia, lì 17 novembre 2004.
Il Presidente f.f.
l'Estensore Il Segretario
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