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Ric. n. 1320/2001 Sent. n. 2040/2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, costituito da:
Luigi Trivellato Presidente
Elvio Antonelli Consigliere
Claudio Rovis Consigliere, relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1320/2001 proposto dalla S.R.L. ARCADIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Volpe, con domicilio presso la segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
il Comune di Stanghella in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Carfagna ed Alvise Bragadin, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, S.Croce 269;
e nei confronti
della S.p.a. Cassa di Risparmio di Firenze - Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Errico Pucci Gabriele Righetti, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.to Wanda Falciani in Venezia, S.Marco 3472;
e del Consorzio Nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di Enti pubblici, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 26.7.2000 n. 102 di approvazione del ruolo per la riscossione coattiva della sanzione per ritardato pagamento degli oneri concessori e di determinazione della somma da corrispondere nonchè della cartella esattoriale notificata il 23.3.2001
Visto il ricorso, notificato il 22.5.2001 e depositato il 20.6.2001, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Stanghella, depositato il 23.6.2001;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla camera di consiglio dell'11 luglio 2001, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 (relatore il consigliere Claudio Rovis) gli avv.Volpe per la parte ricorrente, Carfagna per il Comune intimato e Falciani in sostituzione di G. Righetti per la Cassa di Risparmio di Firenze;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
che, essendo la presente controversia circoscritta esclusivamente alle modalità procedurali di recupero delle somme pretese dal Comune - somme che non sono contestate, in questa sede, né nell'"an" né nel "quantum" -, il giudice competente è quello ordinario e ciò ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 689/81;
che, conseguentemente, l'intestato Tribunale è privo di giurisdizione in merito;
che le spese e competenze possono essere compensate;
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, dichiara carenza di giurisdizione.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio dell'11 luglio 2001.
Il Presidente L'Estensore
Il Segretario
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