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Ric. n. 1320/2001 Sent. n. 2040/2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, costituito da:

Luigi Trivellato Presidente

Elvio Antonelli Consigliere

Claudio Rovis Consigliere, relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

    sul ricorso n. 1320/2001 proposto dalla S.R.L. ARCADIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Volpe, con domicilio presso la segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

il Comune di Stanghella in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Carfagna ed Alvise Bragadin, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, S.Croce 269;

e nei confronti

della S.p.a. Cassa di Risparmio di Firenze - Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Errico Pucci Gabriele Righetti, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.to Wanda Falciani in Venezia, S.Marco 3472;

e del Consorzio Nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di Enti pubblici, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 26.7.2000 n. 102 di approvazione del ruolo per la riscossione coattiva della sanzione per ritardato pagamento degli oneri concessori e di determinazione della somma da corrispondere nonchè della cartella esattoriale notificata il 23.3.2001

     Visto il ricorso, notificato il 22.5.2001 e depositato il 20.6.2001, con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Stanghella, depositato il 23.6.2001;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Uditi alla camera di consiglio dell'11 luglio 2001, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 (relatore il consigliere  Claudio Rovis) gli avv.Volpe per la parte ricorrente, Carfagna per il Comune intimato e Falciani in sostituzione di G. Righetti per la Cassa di Risparmio di Firenze;

     Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

     Richiamato quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

     considerato

     che, essendo la presente controversia circoscritta esclusivamente alle modalità procedurali di recupero delle somme pretese dal Comune - somme che non sono contestate, in questa sede, né nell'"an" né nel "quantum" -,  il giudice competente è quello ordinario e ciò ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 689/81;

     che, conseguentemente, l'intestato Tribunale è privo di giurisdizione in merito;

     che le spese e competenze possono essere compensate;

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, dichiara carenza di giurisdizione.

     Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio dell'11 luglio 2001.

Il Presidente       L'Estensore 

Il Segretario

 


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