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Ric. n. 939/02 Sent. n. 2131/2002
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, costituito da:
Luigi Trivellato - Presidente
Elvio Antonelli - Consigliere, relatore
Rita De Piero - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 939/02 proposto da EDILMOR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Federico Pino Ferrara, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Gigliola Valenti Stocco in Venezia - San Marco - Corte Zocchi 5448;
CONTRO
Il Comune di Codevigo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Carfagna e Mario Barioli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Mestre, Via Bissolati 5;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, dell’ordinanza n. 6 in data 6.2.2002 prot. n. 1145 con la quale il Comune intimato ha ordinato la demolizione, entro 90 giorni dalla notifica, dele opere abusive - porticato addossato al fabbricato principale sito in via Strada dei Pescatori n. 1 in Codevigo F. 5 mapp. 55 - ed il ripristino dello stato dei luoghi..
Visto il ricorso, notificato il 12.4.2002 e depositato presso la segreteria il 24.4.2002, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Codevigo, depositato l’11.5.2002;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla camera di consiglio del 15 maggio 2002, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Elvio Antonelli - gli avv.ti Paride Padula, in sostituzione di Federico Ferrara, per la parte ricorrente e Roberto Carfagna, per il Comune resistente;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
che le opere, realizzate senza assenso comunale, non possono annoverarsi fra gli interventi di ristrutturazione edilizia e che, in ragione del loro volume (1400 mc.), non possono ritenersi pertinenze edilizie;
Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico della parte ricorrente nella misura di € 2.500,00.= (duemilacinquecento/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta .
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 2.500,00.= (duemilacinquecento/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 15 maggio 2002.
Il Presidente L'Estensore Il Segretario
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