Clicca QUI per scaricare il testo della sentenza (file .zip)


Ric. n. 939/02 Sent. n. 2131/2002

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, costituito da:

Luigi Trivellato - Presidente

Elvio Antonelli - Consigliere, relatore

Rita De Piero - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 939/02 proposto da EDILMOR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Federico Pino Ferrara, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Gigliola Valenti Stocco in Venezia - San Marco - Corte Zocchi 5448;

CONTRO

Il Comune di Codevigo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Carfagna e Mario Barioli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Mestre, Via Bissolati 5;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, dell’ordinanza n. 6 in data 6.2.2002 prot. n. 1145 con la quale il Comune intimato ha ordinato la demolizione, entro 90 giorni dalla notifica, dele opere abusive - porticato addossato al fabbricato principale sito in via Strada dei Pescatori n. 1 in Codevigo F. 5 mapp. 55 - ed il ripristino dello stato dei luoghi..

Visto il ricorso, notificato il 12.4.2002 e depositato presso la segreteria il 24.4.2002, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Codevigo, depositato l’11.5.2002;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla camera di consiglio del 15 maggio 2002, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Elvio Antonelli - gli avv.ti Paride Padula, in sostituzione di Federico Ferrara, per la parte ricorrente e Roberto Carfagna, per il Comune resistente;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che le opere, realizzate senza assenso comunale, non possono annoverarsi fra gli interventi di ristrutturazione edilizia e che, in ragione del loro volume (1400 mc.), non possono ritenersi pertinenze edilizie;

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico della parte ricorrente nella misura di € 2.500,00.= (duemilacinquecento/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta .

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 2.500,00.= (duemilacinquecento/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 15 maggio 2002.

Il Presidente         L'Estensore     Il Segretario

 


Clicca QUI per scaricare il testo della sentenza (file .zip)