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Ric. n. 2871/2003 Sent. n. 6292/2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Luigi Trivellato Presidente
Lorenzo Stevanato Consigliere, relatore
Rita De Piero Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2871/2003 proposto da TIZIO MARIETTO e CAIO MARIUCCIA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ivone ed Agostino Cacciavillani, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
il Comune di CODAROSPOSA in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Carfagna ed Andrea Bordignon, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, S.Polo 2114;
l’Unione tra i Comuni di CODAROSPOSA, PONTILE e AUSONIA, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
e nei confronti
di MEVIO GIANNI e TIZIO BERTOLDA, non costituiti in giudizio;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento dell’Unione tra i Comuni di CODAROSPOSA, PONTILE e AUSONIA 5.8.2003 n. 517 di diniego condono edilizio nonché dell’ordinanza comunale 6.8.2003 n. 44 di demolizione delle opere abusive.
Visto il ricorso, notificato il 17.11.2003 e depositato presso la Segreteria il 6.12.2003, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di CODAROSPOSA, depositato il 12.12.2003;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 17 dicembre 2003, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Lorenzo Stevanato - gli avv.ti A. Cacciavillani, per la parte ricorrente e R. Carfagna, per il Comune resistente;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
che l’accatastamento del fabbricato abusivo non risulta già acquisito dall’amministrazione comunale; anzi, è stata prodotta la dichiarazione del funzionario comunale (che fa piena prova fino a querela di falso) che né l’accatastamento né la relativa domanda all’U.T.E. sono in possesso dell’Ufficio tecnico comunale;
che l’atto impugnato, pur privo di firma, è copia dell’originale pubblicato all’albo pretorio con la sottoscrizione dell’autore;
che, quindi, il ricorso va respinto.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2003.
Il Presidente L’Estensore il Segretario
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